Non incombe sull’avvocato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente gli addebiti mossi (CNF, sentenza n. 202/2022)
Per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Le particolari condizioni familiari assumono rilievo sotto il profilo di “stato di necessità”, che ha efficacia scriminante del dovere di formazione, pur in assenza di una preventiva richiesta o concessione di esonero.
Sono questi i principi di diritto applicati dal CNF nella sentenza 28 ottobre 2022, n. 202.
