Commette esercizio abusivo chi, non essendo iscritto all’albo, compie atti tipici o comunque caratteristici della professione forense (Cassazione n. 12729/2023)
Commette il reato di esercizio abusivo della professione chi, non essendo iscritto al relativo albo, compie atti tipici o comunque caratteristici della professione; commette l’illecito amministrativo di usurpazione di titoli chi si arroga il titolo di avvocato senza esserlo, indipendentemente dal compimento dei predetti atti (Cassazione penale, sentenza n. 12729/2023).
La vicenda su cui è intervenuta l’interessante pronuncia che si annota riguarda la contestazione al collaboratore di uno studio legale dei reati di truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione forense, dal primo dei quali era stato prosciolto per intervenuta prescrizione nel giudizio di secondo grado, ferma la condanna per il secondo.
La difesa dell’interessato proponeva ricorso per cassazione con il quale deduceva preliminarmente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accertamento del reato di cui all’art. 348 c.p. assumendo come dall’istruttoria di merito emergesse ictu oculi che era stato il titolare dello studio legale a patrocinare i giudizi civili relativi alle richieste di risarcimento e che nessun atto della professione di avvocato era stato mai posto in essere dal ricorrente.
A tal fine la Sesta Sezione ha tracciato un chiaro distinguo tra i due illeciti che, con riferimento alla professione forense e al titolo di avvocato, può delinearsi nei seguenti termini:
- il reato di esercizio abusivo della professione legale è integrato dalla condotta di chi, pur non potendo svolgere attività riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, predisponga atti tipici della professione: per tali intendendosi – nella interpretazione estensiva seguita dal più autorevole Consesso (Sezioni Unite, n. 11545/2011, Rv. 251819) non solo gli atti attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, ma anche quelli che siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato;
- l’illecito di usurpazione di titoli è integrato dalla condotta di chi si arroghi il titolo di avvocato o procuratore anche senza il compimento di atti tipici o comunque caratteristici della professione di avvocato.
