L’indirizzo dell’amministratore è identificabile con il luogo comunicato all’atto dell’accettazione della nomina o con il recapito affisso sul luogo di accesso al condominio
Due condomini impugnano la delibera assembleare di nomina dell’amministratore, lamentando che sia stata assunta illegittimamente, in quanto inviata non già all’indirizzo dell’amministratore ma a quello del Condominio.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 21 febbraio 2023 n. 5319, chiarisce alcuni aspetti sulla richiesta di convocazione dell’assemblea ad opera dei condomini. La norma (ex art. 66 c. 1 disp. att. c.c.) dispone che l’assemblea possa essere convocata in via straordinaria dall’amministratore o da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. Secondo gli ermellini, la mentovata disposizione non prevede forme tassative, essendo sufficiente che la richiesta di convocazione proveniente dai condomini giunga nella sfera di conoscenza dell’amministratore al fine del decorso del termine di dieci giorni. Pertanto, l’indirizzo dell’amministratore a cui deve essere trasmessa la richiesta non coincide necessariamente con il suo domicilio, residenza o dimora, ma si può identificare con il luogo da questi comunicato contestualmente all’accettazione della nomina oppure con il recapito affisso sul luogo di accesso al condominio
Nel caso di specie, l’assemblea condominiale approva una nuova delibera – in sostituzione di quella impugnata – che conferma il contenuto della precedente. In sede di giudizio, viene pronunciata la cessata materia del contendere e le spese di lite sono compensate.
In caso di cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione della delibera condominiale, come vengono decise le spese di lite?
Gli ermellini chiariscono che il giudice deve provvedere avendo riguardo al criterio della soccombenza virtuale, ossia deve procedere ad un esame unitario della vicenda circa la fondatezza (o meno) della domanda e delle eccezioni, per valutare l’incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese.
