L’attore deve citare il soggetto straniero davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (Cass. n. 7065/2023)

L’azione diretta ad ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto, rientra nella “materia contrattuale” agli effetti dell’art. 5, n. 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 44/2001 (applicabile ratione temporis), e perciò è consentito all’attore di convenire il soggetto straniero davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

È questo il principio di diritto richiamato dalle Sezioni Unite, nell’ordinanza 9 marzo 2023, n. 7065.

Fonte “Altalex.com” del 27/03/2022