Per il Consiglio di Stato benché non esista una norma espressa tale potere deve ritenersi insito in quello di revoca dall’incarico qualora abbia tenuto in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli
La mancata previsione nel Dlgs n. 116/2017, vale a dire nel testo della Riforma organica della magistratura onoraria, di un espresso potere di sospensione dall’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie “non può ritenersi indicativa della volontà del legislatore di escludere la possibilità di irrogare un siffatto provvedimento cautelare”. Il decreto legislativo, infatti, all’articolo 21 prevede la decadenza (qualora venga meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni), la dispensa (allorché si verifichi un impedimento per una durata superiore a sei mesi) e la revoca (in caso di accertata inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell’ufficio del processo). Non però, come detto, la sospensione cautelare dall’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.
Per il Consiglio di Stato, sez. VII, 20 febbraio 2023, n. 1745 (Pres. Contessa, Est. Francola), tuttavia, il potere di disporre la sospensione deve ritenersi insito in quello di revoca del magistrato onorario dall’incarico ricoperto qualora abbia tenuto in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli. Se, infatti, è il ragionamento del Collegio, sussiste il potere di revocare l’atto di preposizione all’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, non può che ritenersi sussistente, in quanto a fortiori contemplato in ossequio al principio di continenza, anche il (minore) potere di sospendere provvisoriamente e transitoriamente l’efficacia di siffatto atto per riscontrate e comprovate esigenze cautelari.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 09/03/2023
