L’avvocato può essere presidente del CdA quando sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri gestori tramite la nomina di un amministratore delegato
La legge professionale forense stabilisce diverse attività incompatibili con la professione di avvocato, tra queste v’è la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale (art. 18 legge 247/2012).
L’incompatibilità sussiste anche se tale ruolo ha natura solamente formale, senza svolgimento di alcuna attività gestoria?
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza 11 ottobre 2022, n. 170, richiama un precedente di legittimità e afferma che non ricorre una situazione di incompatibilità allorché il legale, pur rivestendo la qualità di presidente del consiglio di amministrazione, «sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato» (Cass. SS.UU. 37/2007).
