La firma del solo presidente, in difetto di una diversa allegazione, fa presumere che egli sia stato anche l’estensore del provvedimento (Cass. penale, sentenza n. 947/2023)

La sottoscrizione di una sentenza da parte del solo Presidente del Collegio giudicante, in mancanza di una specifica indicazione che il medesimo sia stato anche l’estensore della motivazione, non comporta nullità della stessa, dovendosi ritenere che il Presidente sottoscrittore sia anche l’estensore della motivazione. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Cassazione del 13 gennaio 2023, n. 947.

Il caso vedeva un difensore proporre ricorso per Cassazione rilevando che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto adempiuto l’onere di sottoscrizione della sentenza di primo grado con la sottoscrizione del solo Presidente senza quella dell’estensore.

Costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di requisiti della sentenza, qualora il Presidente di un collegio giudicante rediga personalmente la motivazione della sentenza, è sufficiente la sua sola firma per ritenere rispettato il disposto dell’art. 546 c.p.p. (Cass. pen., Sez. IV, 16 giugno 2021).

Fonte “Altalex.com” del 09/02/2023