La condotta rilevante non si esaurisce nell’incasso delle somme destinate a clienti e terzi, ma si accompagna alla mancata messa a disposizione di quanto riscosso
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, il peculato è un illecito deontologico permanente e non istantaneo, giacché la condotta disciplinarmente rilevante posta in essere da un avvocato nelle ipotesi appropriative non si esaurisce nell’incasso delle somme destinate a clienti e a terzi, ma si accompagna alla mancata messa a disposizione delle somme riscosse.
È quanto emerge dalla sentenza 11 ottobre 2022, n. 168 del Consiglio Nazionale Forense.
Il caso vedeva un avvocato essere tratto a giudizio disciplinare per violazione degli artt. 9, 10, 12 del Codice deontologico forense, per avere esercitato attività professionale senza l’osservanza dei doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza, nonché fedeltà e diligenza durante l’esercizio dell’incarico, nonché dell’art. 30 e 26, comma 3, stesso codice, per avere mal gestito e trattenuto a proprio vantaggio, mediante versamento su conto corrente personale, la somma costituente una eredità giacente, con mancata restituzione delle somme trattenute in violazione dell’obbligo assunto con una nuova curatrice.
