Il provvedimento che dispone la sospensione per una durata inferiore è nullo. In sua vece si applica la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura

L’art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione” (Cass. sez. un. 13237/2018).

Pertanto, il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, inferiore al minimo previsto dalla legge professionale, è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria.

Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura”.

È quanto ha stabilito il CFN nella sentenza n. 163/2022.

Fonte “Altalex.com” del 13/01/2023