Nota a sentenza, Cassazione civile sez. III, 23/11/2022, n. 34476
Il singolo non può prendere a pretesto l’uso civico per sottrarre dal pignoramento, eseguito da un suo creditore, un bene che egli stesso utilizzi in modo incompatibile con l’esercizio collettivo.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 23 novembre 2022 n. 34476.
Preliminarmente, giova soffermarsi sul concetto di uso civico, consistente in un diritto reale perpetuo di godimento, caratterizzato dal fatto che spettano ai componenti di una collettività, territorialmente delimitata, al fine di trarre dalle terre soggette determinate utilità, necessarie per i bisogni della vita, con la conseguenza che l’utente, in quanto appartenente a quella collettività, è titolare egli stesso, come singulus et civi dell’uso nei confronti degli altri utenti e di qualsiasi altro terzo.
A livello di regime giuridico si ricorda che la normativa di riferimento è la L. 1766/27 e nel regolamento di attuazione r.d 332/28 il quale prevede diverse gestioni in base al vincolo ed alla vocazione dei territori che vengono in considerazione.
Infatti, per chiarezza all’art. 11 il regolamento distingue i terreni in due categorie: quelli da gestire a fini produttivi e di conservazione ambientale in base a dei piani di sviluppo economico e quelli da assegnarsi in enfiteusi agli aventi diritto.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 15/12/2022