Il giudizio non ha natura impugnatoria ma è un ordinario processo di primo grado, nel quale al giudice è rimesso l’esame del rapporto giuridico controverso

Un commercialista, in società con un collega, agisce in via monitoria contro una s.r.l. – nella quale riveste la carica di sindaco – per ottenere il corrispettivo per l’attività di consulenza prestata. La società ingiunta propone opposizione e, nel giudizio, si costituiscono il commercialista (creditore ingiungente) e la società creditrice, inoltre interviene anche l’altro socio, autore dell’attività di consulenza. I giudici di merito qualificano la costituzione della società creditrice come un intervento volontario (dal momento che essa non è formalmente l’ingiungente) e dichiarano l’intervento inammissibile.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile l’intervento volontario ex art. 105 c.p.c.?

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 ottobre 2022, n. 29406, risponde affermativamente. L’opposizione, infatti, non ha natura impugnatoria e non trova applicazione l’art. 344 c.p.c.; al contrario, si tratta di un giudizio di primo grado bifasico, in cui al giudice viene devoluto l’esame del rapporto giuridico controverso nel suo complesso e non il semplice controllo della legittimità del decreto. In ragione di ciò, è ammissibile l’intervento volontario del terzo, nelle sue tre forme di intervento principale, litisconsortile e adesivo.

Fonte “Altalex.com” del 09/12/2022