Secondo la Cassazione (ordinanza 34151/2022) l’obbligo di invio preventivo è un adempimento inderogabile, perché serve a valutare il rispetto dei requisiti e la sostenibilità ambientale degli interventi

L’omessa comunicazione preventiva all’Enea costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. Lo precisa la Corte di cassazione, ordinanza n. 34151 depositata il 21 novembre, accogliendo il ricorso dell’agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente che aveva installato dei pannelli solari comunicando però in ritardo la documentazione prevista all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Il Fisco riteneva dunque le spese non detraibili, la Commissione tributaria provinciale aveva confermato la decisione ma la Commissione tributaria regionale ha poi accolto l’appello affermando che l’invio della comunicazione all’Enea «non ha natura di controllo ma meramente ricognitiva».

Proposto ricorso da parte delle Entrate, la VI Sezione civile l’ha accolto. La sentenza impugnata – scrive la Cassazione – non ha considerato che, trattandosi di un onere posto in capo al contribuente, il relativo assolvimento «costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media». Mentre il riconoscimento dell’agevolazione «oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione».

Del resto, prosegue, «la norma si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all’organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l’adempimento».

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 21/11/2022