Una breve disamina sull’idoneità dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione a costituire di per sé atto valido per l’iscrizione a ruolo del giudizio divisorio
L’esecuzione forzata è frequentemente idonea a colpire uno o più beni indivisi, ossia beni che appartengono al debitore esecutato soltanto pro quota. Con la riforma attuata dalla L. n. 80 del 2005, il Legislatore ha introdotto una disciplina particolarmente incisiva per il procedimento di espropriazione dei beni indivisi, recependo le “prassi virtuose” dei Tribunali che, nelle ipotesi di pignoramento di quota indivisa di un bene in comunione, anziché porre in vendita la medesima, optavano per le soluzioni previste dall’art. 600 c.p.c., ovverosia la separazione in natura oppure l’instaurazione di un giudizio divisorio, mirando potenzialmente ad ottenere la migliore realizzazione della quota interessata dall’azione esecutiva.
Con la suddetta riforma, la scelta tra separazione della quota in natura e giudizio divisorio è divenuta la regola, mentre la vendita della quota indivisa permane come soluzione residuale soltanto qualora il giudice dell’esecuzione riconosca la possibilità concreta di ottenere mediante tale via un ricavato che sia pari o superiore al valore della quota medesima, stimato ex art. 568 c.p.c.
L’attuale art. 600, co. 2, c.p.c, prevede infatti che «Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.».
Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 18/11/2022
