Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 33482 del 14/11/2022
Liquidazione dei compensi degli avvocati con le vecchie “tariffe” se l’attività professionale si è conclusa prima del 23 ottobre 2022. I nuovi parametri forensi infatti non sono applicabili se l’attività professionale si è interamente esaurita prima della data di entrata in vigore del Dm 13 agosto 2022 n. 147, che ha modificato il precedente Dm 10 marzo 2014 n. 55. Con l’ordinanza n. 33482 del 14/11/2022, centrata su di una questione di giurisdizione, arriva il sugello delle Sezioni unite sull’applicazione del decreto che aggiorna i parametri per la liquidazione delle spese legali.
A seguito del rigetto del ricorso di una società del gruppo Fincantieri che chiedeva affermarsi la giurisdizione ordinaria sul contenzioso relativo all’appalto di una Fondazione per la mobilità sostenibile, in cui la Cassazione ha invece ribadito la giurisdizione amministrativa alla luce del fine generale e non economico perseguito dalla Fondazione ad azionariato misto, è scattata la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
