La Quarta sezione civile, sentenza n. 32682 depositata oggi, afferma due principi di diritto: in materia di impugnazione per violazione della disciplina sulla sospensione e di giudicato interno

Arrivano i chiarimenti della Cassazione sulla prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti, nel caso da un legale, alla Gestione separata dell’Inps. La Quarta sezione civile, sentenza n. 32682 depositata il 07/11/2022, nell’accogliere il ricorso dell’Istituto di previdenza afferma due principi di diritto:

  1. primo principio di diritto: «Una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art. 2941, primo comma, n. 8, cod. civ.), l‘intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso».
  2. secondo principio di diritto: “La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo».

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 07/11/2022