In caso di ineleggibilità non devono tenersi elezioni suppletive, ma va chiamato in sostituzione il candidato che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti

Nelle elezioni del Consiglio Nazionale Forense, un avvocato viene dichiarato ineleggibile e il primo dei non eletti chiede di subentrargli, tuttavia, tale richiesta è rigettata sul presupposto che occorrano elezioni suppletive. Infatti, così prevede una disposizione speciale dettata, però, in relazione ad altre fattispecie (art. 15 c. 3 d. lgs. lgt. 382/1944) che i giudici ritengono di applicare in via analogica anche all’ipotesi di ineleggibilità.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 9 agosto 2022, n. 24565, ribadisce il divieto di applicazione analogica delle normative speciali, ai sensi dell’art. 14 preleggi. Inoltre, la pronuncia chiarisce che, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti vi sia un professionista ineleggibile o incandidabile, la sua elezione va considerata invalida sin dal principio. Per questa ragione, per integrare il numero degli eletti deve essere chiamato “il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti”. Pertanto, nel caso in esame, non opera la regola delle elezioni suppletive – disposta dal citato art. 15 c. 3 d. lgs. lgt. 382/1944 – in quanto prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica.

Fonte “Altalex.com” del 30/09/2022