La radiazione presuppone violazioni molto gravi ed è riservata a quelle condotte che si pongano in assoluto e insuperabile contrasto con i più elementari doveri morali e civili (CNF, sentenza n. 73/2022)
Due avvocati, marito e moglie, vengono condannati in sede penale per il reato di concussione; il Consiglio Distrettuale di Disciplina commina loro la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 5 anni attribuendo rilievo al periodo di sospensione cautelare presofferto dai due.
Il COA impugna la decisione chiedendo la radiazione e il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 1° giugno 2022 n. 73, accoglie il ricorso. La radiazione presuppone violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro ed è «riservata a quelle condotte che si pongano in assoluto e insuperabile contrasto con i più elementari doveri morali e civili».
Secondo il CNF, merita la radiazione la condotta dell’avvocato che abusi della carica pubblica ricoperta per rendere edificabili alcuni terreni in cambio di significative dazioni di denaro, successivamente fatturate come attività di consulenza legale, in realtà insussistente. In tale modo viene provocato un grave pregiudizio all’immagine dell’intera categoria forense.
Nel caso di specie, il comportamento dell’avvocato – delegato dal Comune – è reso ancor più grave dal fatto che egli abbia approfittato della propria carica pubblica curando l’interesse privato a scapito della collettività. La condotta dell’altro legale, moglie del primo, è di pari gravità, avendo ella agito in concorso con il marito e avendo emesso fatture false a fronte di consulenze mai effettuate.
