Lo ha stabilito il Consiglio nazionale forense, con la sentenza n. 66/2022, respingendo il ricorso del legale contro la sospensione dalla professione disposta dal Consiglio di disciplina

La percezione di compensi sproporzionati rispetto all’attività difensiva effettivamente espletata (articolo 29 cdf) costituisce un illecito disciplinare di carattere istantaneo, per il quale il dies a quo del termine prescrizionale dell’azione disciplinare va individuato nel momento dell’avvenuto pagamento dei compensi spropositati.

Per il Cnf, infatti, nonostante (diversamente da quanto ritenuto dal C.D.D. di Napoli) agli atti del procedimento disciplinare vi fosse la prova che l’imprenditore e il legale incaricato di proporre il concordato fallimentare avessero concordato la possibilità che il secondo trattenesse, dalle somme ricevute in ragione del mandato, 20.000,00 euro a titolo di competenze professionali per l’attività svolta nel loro interesse, ciò non è sufficiente a scriminarne la condotta.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 15/09/2022