L’identità tra il fatto oggetto di rilievo deontologico e quello oggetto di giudizio penale impone il proscioglimento in sede disciplinare ai sensi dell’art. 653 c.p.p.
Va disposto il proscioglimento in sede disciplinare se per gli stessi fatti l’Autorità Giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso (CNF, sentenza n. 64/2022).
La vicenda riguarda un avvocato del libero Foro cui era stata applicata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) de L’Aquila la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due in relazione all’art. 5 del Codice Deontologico.
L’illecito era stato alla medesima contestato per avere, in concorso con il figlio, anch’egli avvocato, posto in essere comportamenti in violazione della legge penale e, in particolare, per essere incorsa nella contestazione di indebita percezione di contributi per la ricostruzione di una casa di sua proprietà che era stata demolita, inaudita altera parte, dal Comune de L’Aquila nell’immediato post-sisma, perché ritenuta pericolosa per la pubblica incolumità. Della pendenza del procedimento penale era stata proprio l’interessata a informare il Consiglio di disciplina segnalando altresì di aver di aver restituito per intero la somma erogata a seguito della revoca del finanziamento; una volta avviato il procedimento disciplinare, l’interessata ne chiedeva la sospensione fino alla pronuncia della sentenza irrevocabile.
Il CDD rigettava tale ultima richiesta, disponeva l’acquisizione della sentenza penale di primo grado nel frattempo intervenuta, e, nel merito dell’addebito, ripercorreva sostanzialmente la motivazione della sentenza del Tribunale penale.
L’interessata impugnava tempestivamente innanzi al Consiglio nazionale forense (CNF) la decisione del CDD.
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento a seguito del deposito da parte della ricorrente della sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto e del decreto di archiviazione del procedimento avanti alla Corte dei Conti per la indebita percezione del contributo. Ha a riguardo evidenziato che, in ragione della sovrapponibilità degli addebiti disciplinare e penale, il giudicato penale dovesse ritenersi vincolante in sede disciplinare ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen..
