La mancata messa a disposizione e consegna al cliente delle somme incassate per suo conto viola i doveri di probità, lealtà e correttezza nell’espletamento dell’incarico
Risponde di illecito deontologico l’avvocato che trattenga indebitamente somme di denaro spettanti al cliente e che non dia notizia a quest’ultimo di averne ottenuta la disponibilità. E’ quanto emerge dalla sentenza del CNF del 13 maggio 2022, n. 60.
Secondo l’incolpato, le condotte allo stesso ascritte andavano esenti da responsabilità deontologica, in quanto poste in essere in assenza di cosciente e volontaria violazione dei doveri deontologici e delle regole di condotta dettate dalla legge e dalla deontologia.
Sul punto si osserva che, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo.
