Il legale, in sede di assunzione dell’incarico, deve ispirarsi alla più ampia prudenza a tutela delle parti e della dignità della professione
L’avvocato che difende l’attore e il terzo chiamato in causa dal convenuto incorre nel conflitto di interessi vietato dall’art. 24 del Codice deontologico forense. La vicenda esaminata dal Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 42 del 29 aprile 2022, è piuttosto articolata. Infatti, l’avvocato a cui è stata comminata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione difende Caio in una causa contro una società per il recupero di un credito e, successivamente, assume le difese di Tizio contro la medesima società. È in questo contesto che la parte convenuta da Tizio (attore) chiama in causa Caio (terzo chiamato). Tizio, venuto a conoscenza del fatto che il suo avvocato difende anche Caio, presenta un esposto al Consiglio dell’Ordine.
Il CNF non accoglie le difese svolte dal legale e conferma la sentenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina ritenendo sussistente il conflitto di interessi. In particolare, viene precisato che «il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi costituisce un illecito di pericolo ragion per cui la condotta dell’Avvocato in sede di assunzione dell’incarico deve ispirarsi alla più ampia prudenza a tutela non soltanto delle parti ma anche della dignità dell’esercizio professionale e dell’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone».
