L’avvocato abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori in uno Stato membro non è iscritto di diritto nell’omonimo albo Italiano (CNF, decisione n. 41/2022)
L’abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori conseguita in uno Stato membro non comporta l’iscrizione automatica o di diritto dell’avvocato stabilito nell’omonimo albo speciale forense italiano. Questo è quanto emerge dalla sentenza 29 aprile 2022, n. 41 del Consiglio Nazionale Forense.
Il caso vedeva un avvocato ed abogado chiedere l’iscrizione nell’Albo speciale dei patrocinanti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed innanzi alle magistrature superiori prima dello stabilimento in virtù del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un Paese comunitario e del superamento della prescritta prova disposta ai fini dell’equipollenza dei titoli come prescritti dalla legge, nonché in quanto abilitato all’esercizio della professione innanzi alle magistrature superiori nel Paese di provenienza.
Il reclamante sosteneva che fosse consumata la violazione dell’art. 4 della Direttiva 2005/36/CE, recepita con D.Lgs. n. 206/2007, in quanto in virtù di tale previsione gli spetterebbe di diritto l’iscrizione nell’Albo Speciale, avendo lo stesso acquisito una abilitazione corrispondente in Spagna.
Le condizioni per l’esercizio permanente della professione di avvocato in altro Stato membro restano comunque disciplinate dalla Direttiva 98/5/CE e dal D.Lgs. 96/2001, il quale, all’art. 9, riconosce all’avvocato stabilito la possibilità di iscriversi in una sezione speciale dell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, per poter dinanzi alle stesse esercitare con il titolo professionale di origine e sulla base di intesa con un avvocato iscritto all’Albo speciale.
