L’illecito disciplinare scatta solo se c’è la prova di una collaborazione professionale non occasionale
Due avvocati esercitano la professione negli stessi locali e condividono la medesima linea telefonica ed e-mail ordinaria. Il primo presenta un esposto contro il secondo, giacché quest’ultimo non si è astenuto dal rappresentare la parte convenuta in giudizio dall’attore rappresentato dal primo.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ritiene che il legale abbia violato la norma del Codice deontologico sul conflitto di interessi (art. 24 c. 5 CDF) e gli irroga la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.
La condivisione degli stessi locali è sufficiente ad integrare il conflitto di interessi?
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 22 marzo 2022 n. 22, risponde negativamente. Infatti, per integrare la fattispecie delineata dal CDF deve essere provata anche la collaborazione continuativa tra i professionisti. Tale presupposto rappresenta una novità rispetto alla disciplina delineata dal codice previgente e la ratio va ricercata nella diffusione del fenomeno della condivisione dei locali a scopo meramente logistico e di riduzione dei costi. Il CNF riforma la decisione del CDD in quanto fondata su indizi i quali, benché gravi, precisi e concordanti, non sono sufficienti a dimostrare, «al di là di ogni ragionevole dubbio, l’ulteriore elemento aggiuntivo dell’esistenza di un rapporto di collaborazione professionale non occasionale richiesto dalla norma oggi vigente». Infatti, l’uso della stessa linea telefonica o casella di posta ordinaria non è probante in quanto si tratta di «risorse logistiche neutre –a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia».
