La notifica degli atti tributari sostanziali e processuali, effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri, è inesistente e, come tale, non è suscettibile di sanatoria.

A chiarire che l’invio telematico di un atto esattivo da parte della pubblica amministrazione, effettuato mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri, rende la notifica inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria è, tra le tante, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la Sentenza n. 5911/2022 depositata il 01/06/2022.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 07/07/2022