Il principio non è violato in caso di magistrato incolpato per non aver iscritto la notizia di reato nel registro ma condannato per non aver trasmesso l’informativa ad altra Procura

Un sostituto procuratore omette di iscrivere una notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p. e ciò comporta la prescrizione del reato. Il magistrato viene sottoposto ad un procedimento penale e disciplinare, nel corso di quest’ultimo il capo di incolpazione riguarda la condotta omissiva consistente nel non aver iscritto la notitia criminis nell’apposito registro, mentre viene condannato per aver omesso di trasmettere l’informativa ad altra Procura.

Sussiste una lesione del principio di correlazione tra incolpazione e condanna (ex art. 521 c.p.p.)?

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 31 marzo 2022 n. 10445, mercé un pregevole iter argomentativo, risponde negativamente. Per aversi la violazione del principio di correlazione, anche in base all’insegnamento della Consulta, è necessario che “la condanna muti, rispetto al capo di imputazione, “l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità”, mentre, nel caso in esame, tale mutamento non è intervenuto.

Fonte “Altalex.com” del 01/07/2022