E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, il Decreto del ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, in vigore a partire dal 6 luglio 2022, recante il regolamento sulle disposizioni relative al funzionamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’art. 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il decreto ministeriale Giustizia n. 75 attua la disciplina in ordine alle modalità di iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi, istituito presso il ministero della Giustizia, cioè dei soggetti, costituiti anche in forma associata ovvero societaria, che svolgeranno, dietro incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure delineate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
All’Albo possono iscriversi, comprovando di aver ottemperato agli obblighi di formazione (40 ore) prescritti:
- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli studi professionali associati ovvero società tra professionisti, se i soci delle medesime siano in possesso dei requisiti professionali, e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, comprovando le adeguate capacità imprenditoriali e a condizione non sia intercorsa nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Possono ottenere l’iscrizione pure i soggetti che documentino di essere stati nominati, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’art. 352.