No, se viene esibita la fattura dell’avvenuto pagamento (Agenzia delle Entrate, risposta n. 286/2022)
Ai fini della non applicazione della ritenuta, il soccombente è legittimato a chiedere all’avvocato “non distrattario” la fattura emessa nei confronti del cliente e la prova dell’avvenuto pagamento del suo compenso.
Una società, soccombente in un giudizio civile, viene condannata al pagamento delle spese di lite. L’avvocato della parte vittoriosa, munito di delega all’incasso e “non distrattario”, chiede che non venga applicata la ritenuta alla fonte. La società, al contrario, ritiene che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore e domanda, oltre alla copia della fattura emessa dal legale a favore del proprio cliente, anche la prova dell’avvenuto pagamento.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello proposto dal soccombente (risposta 286/2022), afferma che, per non applicare la ritenuta, la società è legittimata a chiedere al legale “non distrattario”, oltre alla delega all’incasso, la fattura emessa nei confronti del cliente e ogni altra documentazione che ritenga necessaria in base alle proprie procedure, come la prova dell’avvenuto pagamento del compenso professionale.
