Lo ha chiarito la Corte cassazione, con la sentenza n. 15564 depositata il 16/05/2022, affermando un principio di diritto

In tema di notifiche prevale sempre il domicilio risultante dagli atti processuali anche se diverso da quello indicato nell’albo degli avvocati.

Lo ha chiarito la Corte cassazione, con la sentenza n. 15564 depositata il 16/05/2022, affermando il seguente principio di diritto: “Al di fuori delle ipotesi di notificazione dell’atto processuale – nella specie, dell’atto di appello – in forma telematica, per la quale vale il criterio dell’esclusività del cd. domicilio digitale del procuratore della parte avversa, anche in difetto di sua indicazione negli atti del giudizio, l’indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell’albo professionale, poiché né la parte, né il suo procuratore, sono vincolati ad eleggere domicilio presso lo studio professionale del secondo”.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 16/05/2022