Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14198 depositata oggi, affermando due principi di diritto

Pronta la bussola della Cassazione per la liquidazione delle spese processuali. La II Sezione civile, sentenza n. 14198 depositata oggi, decidendo un contenzioso a valle di una causa milionaria, ha infatti dettato due principi di diritto, accogliendo un ricorso contro la condanna a pagare 150mila euro di spese alla parte vittoriosa, nonostante la nota presentata non arrivava a 55mila euro.

“In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del Dm n. 55 del 2014 – afferma il primo principio –, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”.

Mentre la seconda massima recita: “Quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall’art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alta parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 05/05/2022