La natura giuridica dell’ACF (e dell’ABF) e delle relative decisioni

Da sempre incerta e dibattuta, la natura giuridica dell’ACF (Arbitro delle Controversie Finanziarie) è stata recentemente esaminata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3654 dell’8 marzo 2022, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di una decisione dell’ACF non adempiuta spontaneamente dall’intermediario.

In particolare, il cliente aveva sostenuto che la decisione dell’ACF integra “una fattispecie di lodo arbitrale e costituisce pertanto contratto ex art. 1372 c.c. avente forza di legge tra le parti” e che di conseguenza il “credito dallo stesso vantato “risulta inconfutabilmente dalla documentazione prodotta come certo liquido ed esigibile, nonché meritevole del riconoscimento di provvisoria esecutorietà ex art. 642 cpc””.

L’intermediario opponente aveva invece contestato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, non coincidente con il foro del convenuto e con il foro dell’obbligazione ex art. 20 c.p.c.

Al fine di definire la controversia, il Tribunale di Roma si è soffermato ad analizzare la natura giuridica dell’ACF, sistema di risoluzione delle controversie in materia di servizi o attività di investimento, estendendo peraltro le sue considerazioni anche al “fratello maggiore” dell’ACF, ossia l’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario), che opera in caso di controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Fonte “Diritto Bancario.it” del 22/04/2022