La messa in mora coincide con la data della proposizione della domanda giudiziale oppure con la cosiddetta interpellatio, ossia con la richiesta stragiudiziale di adempimento (Cass. ord. n. 8611/2022)
In caso di richiesta di pagamento avente ad oggetto i compensi dell’avvocato, da quando decorrono gli interessi moratori?
In ordine dalla decorrenza degli interessi di mora relativamente ai crediti del professionista forense si registrano due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo, gli interessi decorrono dalla liquidazione del credito (in caso di ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011) o dalla notifica del decreto ingiuntivo (in caso di provvedimento monitorio). Il secondo indirizzo, invece, ritiene che la decorrenza avvenga dal momento della costituzione in mora, almeno con riferimento alla porzione di credito non contestata.
La Corte di Cassazione, sezione VI-2 Civile, con l’ordinanza 16 marzo 2022, n. 8611 ha statuito che, nell’ipotesi della richiesta effettuata dall’avvocato per il pagamento del proprio compenso, gli interessi moratori (ex art. 1224 c.c.) competono a far data dalla messa in mora. Essa coincide con la data della proposizione della domanda giudiziale oppure con la cosiddetta interpellatio, ossia con la richiesta stragiudiziale di adempimento.
Al contrario, per la decorrenza degli interessi di mora non si fa riferimento alla data in cui interviene la liquidazione da parte del giudice (eventualmente all’esito del procedimento sommario ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011), infatti, non è possibile “escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
