Sono sempre più frequenti, infatti, piattaforme web e APP che si propongono di censire – anche con il consenso degli interessati – il rating reputazionale di persone fisiche, soggette alla disciplina di protezione dei dati personali

Con l’ordinanza n. 14381/2021, la Prima Sezione della Corte di Cassazione si occupa di una vicenda particolarmente interessante, sotto il profilo del diritto alla protezione dei dati personali.

Sono sempre più frequenti, infatti, piattaforme web e APP che si propongono di censire – anche con il consenso degli interessati – il rating reputazionale di persone fisiche, soggette alla disciplina di protezione dei dati personali.

La Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: “in tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato; ne segue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all’elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire i punteggi di affidabilità, il requisito di consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati“.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 07/04/2022