Sezioni Unite: le censure di merito alla consulenza d’ufficio non incontrano barriere preclusive, purché non introducano fatti nuovi (sentenza n. 5624/2022)
Le Sezioni Unite, dopo il recente intervento in tema di consulenza tecnica d’ufficio (Cass. SS.UU. 3086/2022), tornano a pronunciarsi in subiecta materia, con la sentenza del 21 febbraio 2022 n. 5624.
La questione rimessa al Supremo Consesso riguarda la possibilità per la parte di contestare, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale le risultanze della CTU e se tali contestazioni possano essere proposte in appello qualora vengano considerate tardive in primo grado (sottraendosi alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c.).
Secondo gli ermellini, le parti possono sollevare rilievi critici sulla CTU – relativi alla valutazione delle risultanze dell’elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del giudice – per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e anche in appello. Tale possibilità è ammessa purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove. Inoltre, le censure devono riguardare valutazioni di merito e non vizi procedimentali, giacché, in tale ultima ipotesi, opera l’art. 157 c. 2 c.p.c.
