Cosa rischia l’avvocato che, pur avendo ricevuto un pagamento, non emette contestualmente la fattura? Una risposta arriva dal CNF (sentenza n. 210/2021)
L’avvocato, in quanto professionista, è tenuto ad emettere fattura ogni volta in cui riceve un pagamento per i servizi resi.
Che si tratti del saldo della parcella o di meri acconti, il legale non può quindi scegliere se emettere o meno la fattura ma è obbligato a farlo e anzi, deve farlo contestualmente alla ricezione del pagamento.
Solo in caso di pagamento con assegno bancario può tuttalpiù attendere il buon esito dell’operazione prima di emettere la fattura.
Ma che succede se non rispetta l’obbligo? Cosa rischia quindi l’avvocato che, pur avendo ricevuto un pagamento, non emette contestualmente la fattura?
Premesso che ciò non legittima il cliente a rifiutare o a ritardare il pagamento dell’onorario, la mancata, così come la tardiva fatturazione da parte del legale rilevano sotto più profili.
L’obbligo di fatturazione risponde infatti ad un duplice scopo, sia fiscale che tributario: al termine dell’anno contabile, consente infatti di calcolare il reddito percepito dal professionista e poi assoggettarlo al corrispondente regime di tassazione.
Nei casi più gravi l’omessa fatturazione integra il reato tributario di dichiarazione infedele; ciò si verifica quando l’imposta evasa supera i 150.000 euro o i redditi non dichiarati superano il 10% di quelli in dichiarazione, o comunque i tre milioni di euro.
