Sì alla rimessione se l’interessato dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo (Cass. SS.UU, sentenza n. 2258/2022)

Nel caso in cui l’atto di citazione contenga l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito per legge, la citazione è nulla per un vizio della vocatio in ius.

Se la nullità non viene rilevata d’ufficio e il convenuto decide di non costituirsi nel giudizio di primo grado ma di dedurre la nullità in appello, può ottenere la rimessione in termini per esercitare le attività difensive ormai precluse?

A questo interrogativo risponde la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 26 gennaio 2022 n. 2258.

La rimessione in termini del contumace-appellante per le attività che gli sarebbero precluse è ammessa solo qualora dimostri di non aver avuto conoscenza del processo (regola dettata dall’art. 294 c. 1 c.p.c.). La soluzione adottata dal Supremo Consesso è espressione dei principi di ragionevole durata del processo e di effettività del diritto di difesa. Infatti, dalla nullità dell’atto di citazione non può discendere automaticamente la rimessione in termini del contumace appellante.

Fonte “Altalex.com” del 07/02/2022