La produzione-trasmissione telematica dei documenti lascia una traccia nel fascicolo. Non c’è intervento del cancelliere, cresce il dovere di auto-responsabilità dell’avvocato
La modalità telematica comporta che la produzione e la trasmissione telematica dei documenti lascia in ogni caso una traccia nel fascicolo telematico, senza bisogno di intervento alcuno da parte del Cancelliere. Non è quindi ipotizzabile un errore dell’ufficio nel non aver riscontrato e segnalato l’omissione di documenti indicati dalla parte, nella propria memoria, quali allegati, carenza della quale, in difetto della prova di una causa non imputabile, risponderà la stessa parte che dei documenti intendeva valersi.
Lo ha stabilito la II Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, nella sentenza 8 novembre 2021, n. 1774.
