Per il CNF, il professionista è liberato dal vincolo deontologico imposto solo se c’è autorizzazione espressa da parte dell’ex cliente
Il precetto che vieta all’avvocato di assumere incarichi contro un ex cliente può ritenersi superato se c’è un’autorizzazione espressa da parte dello stesso.
È quanto ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 142/2021), decidendo una vicenda che ha per protagonisti due avvocati sanzionati per diverse violazioni del codice deontologico.
Di seguito il principio sancito dal CNF: “Il precetto deontologico di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Tuttavia, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto”.
Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 22/11/2021
