Ciò sta a significare che la valutazione della lettera non è mai esauriente; cioè che il dato letterale pur di indispensabile importanza non può essere da solo risolutivo
Il nostro codice civile stabilisce espressamente che nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Ciò sta a significare che la valutazione della lettera non è mai esauriente; cioè che il dato letterale pur di indispensabile importanza non può essere da solo risolutivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra-testuali, indicati dal legislatore.
E si badi – ha evidenziato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29250 depositata il 20 ottobre scorso – ciò vale anche quando le espressioni appaiano di per sé non necessitanti di approfondimenti interpretativi, dal momento che una espressione “a prima vista” chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti.
Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 15/11/2021
