Non si realizza la condizione di procedibilità se l’attore invita il convenuto ma poi rifiuta di proseguire

Non realizza la condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condotta della parte attrice che, dopo aver invitato la controparte ad aderire e stipulare la convenzione di negoziazione assistita, pur a fronte dell’accettazione di quest’ultima, abbia poi dichiarato, tramite il difensore, il diniego alla prosecuzione del tentativo.

Sono le conclusioni cui giunge con la sentenza 1071 del 14 luglio 2021 il Tribunale di Tivoli (estensore Ottoni) in un processo relativo alla domanda di pagamento di una somma (inferiore a 50mila euro) a titolo di rimborso di una sanzione amministrativa.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 20/09/2021