Per il Cnf la condotta è totalmente in contrasto con la deontologia professionale: l’avvocato non può mai sottoscrivere la procura al posto del cliente
Assolutamente sanzionabile il comportamento dell’avvocato che autentica una falsa procura alle liti. E non rileva che c’era il consenso del cliente perché l’avvocato non può mai sottoscrivere la procura al posto dell’assistito. È quanto afferma il Consiglio nazionale forense nella recente sentenza n. 59/2021, con cui è stata confermata la sanzione della sospensione dall’attività professionale per due mesi nei confronti di un legale.
Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 15/09/2021
