Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – 2, ordinanza 9 aprile 2021, n. 9490

Con questo principio la Suprema Corte ha ribadito (sentenza n. 9490/2021) come, in tema di obbligazioni pecuniarie, il creditore abbia il diritto di respingere un pagamento eseguito per il tramite di un assegno bancario, laddove sussista una adeguata motivazione, atteso che detto strumento non garantisce una sicura copertura.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 15/07/2021