Per il Tribunale di Trieste devono essere messe a carico della parte soccombente
Il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita a una relazione “cronologica”, necessaria o facoltativa. Implica invece anche il necessario coordinamento tra l’attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili. In tal senso, la condotta della parte nel corso della procedura di mediazione non può non avere riflessi nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio, che devono essere qualificate come esborsi, in base e per gli effetti dell’articolo 91 del Codice di procedura civile.
Sono le conclusioni cui giunge il Tribunale di Trieste (estensore Fanelli) con la sentenza dell’11 marzo 2021, che ha definito un giudizio riguardante l’impugnazione di una delibera assembleare di condominio.
Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 05/07/2021
