DIRITTO CIVILE

Cassazione Civile, sentenza n° 18716 del 01/07/2021

La società che rilascia con ritardo l’immobile in comodato gratuito, paga il danno al Fallimento della società proprietaria senza bisogno di particolari prove considerata la “naturale fruttuosità del bene occupato” ormai senza più titolo.

Secondo la IV Sezione civile, la giurisprudenza relativa al danno da illegittima occupazione di un immobile non contiene, in realtà, un vero e proprio contrasto. “Non si tratta, infatti – spiega la decisione -, di stabilire se tale danno sia in re ipsa o se debba essere oggetto di prova; trattandosi, infatti, di un danno-conseguenza, esso necessita comunque di una prova, non potendosi ritenere in re ipsa; tale prova, però, può essere data anche tramite presunzioni, dovendosi presumere la naturale fruttuosità di un bene immobile ed essendo la presunzione una prova prevista e regolata dalla legge”.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 01/07/2021