DIRITTO PENALE

Cassazione Civile, sentenza n° 10551/2021

La Cassazione, rispetto a un ricorso al Tribunale del riesame, ha affermato che è valida la nomina del difensore comunicata a mezzo Pec alla Procura, anche se la firma dell’indagato non risulti leggibile. Non è necessaria l’autenticazione della firma in tale circostanza e neanche va allegato un documento d’identità affinché la nomina trasmessa via Pec sia valida.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 18/03/2021