DIRITTO CIVILE

Tribunale di Forlì del 02 febbraio 2021 (Est. Picci).

La mancata partecipazione della banca invitata travolge il decreto emesso.

Seguendo l’impostazione delle Sezioni unite, il Tribunale di Forlì incentra la motivazione sul rilievo secondo cui «l’intero sistema processuale si fonda sulla figura dell’onere». Per cui «se occorre mantenere fermo l’onere di attivazione della procedura di mediazione in capo sempre alla stessa parte, a prescindere dal rito, con ciò identificando nell’attore – e quindi, in capo alla parte convenuta opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -, il soggetto tenuto a promuovere la mediazione, allora l’improcedibilità non può che essere annessa alla domanda, e quindi, conseguire all’omissione (e alla mancata presenza personale) dell’attore in mediazione».

In conclusione, dunque, la parte onerata è sempre la banca opposta anche se invitata in mediazione e alla sua assenza ingiustificata in mediazione consegue inevitabilmente la declaratoria di improcedibilità.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore”