DIRITTO PENALE
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 gennaio 2021, n. 1626
Con la decisione in commento la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla corretta interpretazione delle norme del codice di procedura penale dedicate alle modalità e ai termini relativi all’istituto del ricorso cautelare per cassazione, statuendo che tale ricorso “deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, c.p.p., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo“.
