La giurisprudenza si è più volte interrogata in ordine a quale Giudice debba adire il contribuente che intende disconoscere la pretesa tributaria vantata nei suoi confronti.

Il discrimine tra Giudice Tributario così come individuato dal D. Lgs. n.546/1992, secondo il quale la materia tributaria è affidata alla competenza, in primo grado, delle Commissioni Provinciali, in secondo grado alle Commissioni Regionali e, successivamente, alla Corte di Cassazione e Giudice Ordinario è stato oggetto di alcune pronunce a sezioni Unite assai recenti emesse dal Supremo Collegio che hanno individuato i principi in base al quale il contribuente dovrà valutare a quale Giudice proporre la propria azione.

Così l’ordinanza n.7822/2020 della Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che in ordine all’individuazione del Giudice competente a trattare l’opposizione alla pretesa tributaria deve tenersi conto dei motivi di contestazione sollevati dal contribuente.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 29/09/2023