Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38144 depositata il 18/09/2023
Nel caso di mail a contenuto diffamatorio, il reato si consuma con il “recapito” della missiva elettronica presso il computer del destinatario. È in quel momento, dunque, che si radica anche la competenza a giudicare. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38144 depositata il 18/09/2023, respingendo il ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Palermo a seguito dell’invio a centinaia di indirizzi di un messaggio di posta elettronica ritenuto offensivo dell’onore e della reputazione, che aveva lamentato l’incompetenza territoriale del capoluogo siciliano.
Secondo il ricorrente, infatti, non era possibile determinare l’effettivo luogo di consumazione del reato, dal momento che il messaggio diffamatorio era stato inviato a 450 destinatari. La competenza territoriale non poteva radicarsi nel luogo di ricezione, come ritenuto dai giudici del merito, dovendo piuttosto essere determinata o nel luogo di trasmissione o in quello del domicilio dell’imputato.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 18/09/2023