Lo ha chiarito il Cnf con la sentenza n. 98 del 23 maggio scorso dichiarando prescritte le violazioni relative alla mancata formazione di un legale per due trienni consecutivi

Il mancato rispetto dell’obbligo formativo da parte dell’avvocato è un illecito deontologico omissivo e istantaneo, per cui la prescrizione decorre dal momento di conclusione del triennio.

Inoltre, anche a fronte di più atti interruttivi, il termine prescrizionale fissato in 6 anni non può comunque superare i 7 anni e mezzo. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella sentenza n. 98 del 23 maggio scorso (resa nota in questi giorni) del Consiglio nazionale forense.

Il Cnf ha così dichiarato prescritte le violazioni di un legale che aveva saltato due trienni di formazione a partire del gennaio 2008 al dicembre 2013 e che avevano portato il Consiglio di disciplina a comminargli la sanzione della censura.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 04/09/2023