Il bene va aggredito per l’intero. L’espropriazione di un bene su cui il coniuge non debitore ha eguale contitolarità lo rende soggetto passivo dell’espropriazione (Cass. n. 9536/2023)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 aprile 2023, n. 9536, partendo dalla complessa vicenda sottoposta al suo scrutinio – avente ad oggetto un fondo patrimoniale ed un’azione revocatoria – chiarisce la natura della comunione legale e ribadisce importanti regole sull’espropriazione di un bene sottoposto a tale regime giuridico. Innanzitutto, viene ricordato che la comunione legale è una comunione senza quote, in cui i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione. Il cespite in comunione legale deve essere necessariamente aggredito per l’intero e il coniuge non debitore, contitolare del bene sottoposto all’espropriazione, è soggetto passivo dell’espropriazione stessa. Da ciò deriva che il pignoramento debba essere notificato anche al coniuge non debitore e la trascrizione nei registri immobiliari vada eseguita anche nei confronti di quest’ultimo. Infine, quando avviene il trasferimento coattivo della proprietà del bene, si verifica lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene e il coniuge non debitore matura il diritto alla metà della somma lorda ricavata dall’alienazione (o del valore, in caso di assegnazione).

Riassumendo, «l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione [ha] ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà».

Parimenti, la domanda di revocatoria dell’atto con cui è stato costituito in fondo patrimoniale un bene della comunione legale è volta ad ottenere una pronuncia d’inefficacia dell’atto nel suo complesso, e non limitata alla quota – inesistente – pari alla metà.

Fonte “Altalex.com” del 28/04/2023